Art. 4.
Modalità per l'individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e d i Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuati i comuni, singoli o associati, nei quali è realizzata la sperimentazione.
2. L'individuazione è effettuata tenuto conto:
a) dei livelli di povertà;
b) della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali;
c) della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni;
d) della necessità di una adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la effettiva rappresentatività dell'intero territorio nazionale;
e) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5.
